Statuto della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

Norme generali

 

Art. 1

Denominazione e sede

Sotto la denominazione di SOCIETÀ DEI COMMERCIANTI DI BELLINZONA E DINTORNI (SCB) è costituita una associazione ai sensi dell’art. 60 del CCS e seguenti. Essa raduna i commercianti aventi domicilio professionale nei comuni di Bellinzona e dintorni, è apolitica e aconfessionale ed è retta dal presente statuto. La sua sede è Bellinzona.

 

Art. 2

Marchio

La Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni ha un proprio marchio con relativo regolamento.

 

Art. 3

Scopi

La SCB ha per scopo la salvaguardia degli interessi commerciali e professionali dei suoi membri, con particolare riguardo alle aziende di piccola e media dimensione, nonché di stabilire dei buoni rapporti tra gli stessi. In modo specifico cercherà di conseguire gli scopi seguenti:

a) promuovere azioni comuni di propaganda commerciale e di interesse generale per la città ed i dintorni.

b) collaborare con la Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato del Cantone Ticino e con le società consorelle sulle questioni riguardanti le attività commerciali e legislative.

c) redigere norme e regolamenti per tutti i membri.

d) educare i suoi membri verso una serietà commerciale e professionale nel rispetto delle decisioni comuni e difendere i principi di una sana e leale concorrenza.

e) combattere tutte le attività e le decisioni che potessero nuocerle.


Soci

 

Art. 4

Soci

La SCB si compone di due categorie di soci:

a)  soci attivi,

b)  soci onorari

 

Art. 5

Sono soci attivi quelle persone o ditte esercitanti una attività commerciale od affine nei comuni di Bellinzona e dintorni. Sono soci onorari quelle persone od enti designati dall’Assemblea Generale, su proposta del comitato, che si rendono benemeriti della società mediante speciali contributi o importanti servigi.

 

Art. 6

Ammissioni

Le domande d’ammissione possono essere fatte al Comitato verbalmente o per scritto.

In caso di rifiuto d’ammissione da parte del comitato il candidato potrà ricorrere contro questa decisione all’Assemblea Generale della SCB.

L’ammissione sarà ritenuta valida solamente quando il nuovo socio avrà pagato la tassa sociale per l’anno in corso.

 

Art. 7

Dimissioni

Le dimissioni devono essere rassegnate al comitato mediante lettera raccomandata entro il 30 novembre. Il dimissionario si impegna a soddisfare tutti gli obblighi nei confronti della SCB.

 

Art. 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cessa per:

a) dimissioni,

b) decesso,

e) radiazione o espulsione decisa dall’Assemblea generale, su proposta del comitato, allorquando un membro sia in mora con il pagamento dei contributi sociali o tenga una condotta contraria agli scopi della SCB

 

Art. 9

Doveri generali dei soci

I soci riconoscono tutte le obbligazioni derivanti dal presente statuto e si impegnano a sostenere il comitato nell’esercizio del suo mandato.


Organizzazione

 

Art. 10

Organi

Gli organi della SCB sono:

a) l’Assemblea generale dei soci,

b) il comitato,

c) i revisori,

d) le commissioni o i delegati nominati dal comitato

 

Art. 11

Assemblea generale

L’Assemblea Generale è l’organo supremo della SCB. Essa si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile ed è convocata dal comitato, con preavviso di almeno 15 giorni, indicando per scritto l’ordine del giorno.

Il comitato deve pure sottoporre, con il suo preavviso anche eventuali proposte individuali o collettive motivate che i soci gli presentassero almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo.

 

Art. 12

Deliberazioni

L’Assemblea Generale è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e decide a maggioranza semplice, salvo per le modifiche statutarie ove è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e riservate le disposizioni dell’art. 18 in merito allo scioglimento della società.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. A richiesta può essere domandato lo scrutinio segreto.

Sono di competenza esclusiva dell’assemblea generale:

a) la nomina del presidente

dei membri di comitato dei revisori

b) l’approvazione del rapporto annuale, dei conti d’esercizio e del rapporto dei revisori

c) la nomina dei soci onorari

d) l’espulsione o la radiazione di soci

e) la determinazione dei contributi annuali di soci

f) la revisione dello statuto e lo scioglimento della società

 

Art. 13

Il comitato

I membri del comitato stanno in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il comitato è composto da 5 a 11 membri:

a) 1 - presidente

b) 1 - vice-presidente

c) 1 - segretario

d) 1 - cassiere

e) 1/7 - membri

 

Art. 14

Compito del comitato

Il comitato ha le seguenti competenze:

a) nomina il vice-presidente, il segretario ed il cassiere

b) cura l’esecuzione delle decisioni assembleari

c) promuove le iniziative per il conseguimento degli scopi della società

d) allestisce i preventivi ed i consuntivi annuali

e) veglia sull’osservanza dello statuto e sull’andamento generale della società

f) nomina e scioglie le commissioni speciali e dà incarichi a delegati

 

Il presidente, o in sua vece il vice-presidente, vincola la società con la sua firma collettivamente con il segretario o con il cassiere.

 

Art. 15

I revisori

La commissione di revisione dei conti è composta di due membri e di un supplente. Essa è nominata dall’assemblea generale e rimane in carica 2 anni; ha il diritto di esaminare in ogni tempo i registri sociali e provvede all’esame dei conti annuali prima dell’assemblea generale ordinaria, cui presenta un rapporto scritto.


Finanziamento

 

Art. 16

Mezzi finanziari

La società dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a)  contributi annuali dei soci

b)  eventuali sussidi, introiti provenienti da attività speciali, donazioni

 

Art. 17

Patrimonio sociale

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi della società. Il comitato è autorizzato ad attingere al capitale sociale senza convocazione di una assemblea.

 

Art. 18

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


Disposizioni finali

 

Art. 19
Scioglimento della società
Lo scioglimento della società può essere deciso solo da una Assemblea espressamente convocata.
Lo scioglimento può essere decretato solo con la maggioranza dei 2/3 dei soci attivi.
L’assemblea stabilirà le norme di liquidazione ed eleggerà a tale scopo una commissione speciale o affiderà l’incarico ad un Ente che vorrà designare.
La sostanza sociale sarà affidata in amministrazione all’ente designato per essere riconsegnata alla società se si ricostituisce, oppure per essere devoluto ad una società o ente con scopi analoghi.


Art. 20
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni dell’art. 60 e seguenti del CCS.

 

 


Letto ed approvato dall’AG del 30 aprile 2009.

Marchio della Società dei Commercianti

di Bellinzona e dintorni (SCB)

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

Art 1

Solamente con l’avvenuto pagamento della tassa il socio ha diritto all’affissione o all’esposizione del marchio.

 

Art. 2

Ogni e qualsiasi riproduzione del marchio ad uso commerciale o personale è vietata.

Deroghe possono essere richieste per iscritto al Comitato.

 

Art. 3

Il Comitato può chiedere la restituzione del marchio qualora il socio dovesse contravvenire agli scopi statutari, con particolare riferimento all’art. 8c dello statuto.

 

Art. 5

Con l’inoltro delle dimissioni il socio è tenuto a riconsegnare il marchio con la fine dell’anno in corso.

 

Art. 6

In caso di cessione di commercio l’affissione o l’esposizione del marchio può essere ulteriormente concessa solamente se saranno adempiute le condizioni dell’art. 6 dello statuto.

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